REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO E TARIFFE PALESTRE

Nel link di seguito sono disponibili le tariffe in vigore dalla s.s.2020/2021,ancora valide per la s.s.2023/2024:

 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 5 del 29 febbraio 2016


 

 

 

 

 

 

I N D I C E

-   CAPO I –  

DISPOSIZIONI GENERALE E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI art. 1 Finalità del regolamento art. 2 Classificazione degli impianti sportivi

-  CAPO II –  

CRITERI E MODALITA’ PER L’USO E LE GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI art. 3 Tipologia di utilizzo delle strutture art. 4 Programmazione delle concessioni in uso   art. 5 Criteri per l’assegnazione delle concessioni in uso art. 6 Modalità per le concessione in uso art. 7 Uso degli impianti art. 8 Uso straordinario art. 9 Divieto di sub – concessione art. 10 Rispetto degli impianti e delle attrezzature art. 11 Installazioni particolari art 12 Tariffe d’uso art. 13 Sospensione e revoca delle concessioni in uso

-  CAPO III –

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA ECONOMICA art. 14 Modalità per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali art. 15 Requisiti soggettivi e criteri di concessione art. 16 Durata della concessione art. 17 Obblighi del concessionario art. 18 Manutenzione ordinaria e straordinaria art. 19 Attrezzature e beni mobili art. 20 Corrispettivi

art. 21 Sospensione e revoca delle concessioni di gestione

art. 22 Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi art 23 Affidamento della gestione di impianti sportivi comunali a soggetti partecipati o controllati

dall’Amministrazione

- CAPO IV –  

DISPOSIZIONI VARIE art. 24 Norme di rinvio

art. 25 Entrata in vigore  

CAPO I  

DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

art. 1

Finalità del regolamento

  1. 1.Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e di quelli annessi a Istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e delle strutture affittate e messe a disposizione del mondo sportivo
  2. 2.Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi a Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati all’ uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l’aggregazione e la solidarietà sociale.
  3. 3.L’Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie d’utenze la possibilità d’accesso agli impianti.
  4. 4.La struttura alla quale compete la gestione degli interventi di cui al presente regolamento corrisponde all’Amministrazione Comunale od ai suoi organismi strumentali

Art 2

Classificazione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in:

  1. a.impianti aventi rilevanza
  2. b.impianti senza rilevanza
  3. 2.Gli impianti che per la loro particolare struttura e funzionalità , per la tipologia delle attività e delle iniziative che vi si svolgono e per l’ampiezza dell’utenza servita, sono produttivi di utili sono classificati come impianti sportivi di rilevanzaTali impianti saranno affidati mediante gara.
  4. 3.Tutti gli altri impianti che, per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione sono individuati come impianti senza rilevanza economica
  5. 4.Alla data di adozione del presente regolamento gli impianti sono classificati come da elenco allegato

Art 3

Classificazione delle attività sportive

1 . Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

  1. 2.L’Amministrazione Comunale persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione di terzi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
  2. 3.In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:
    1. a)attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico I' attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per bambini, preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per i residenti;
    2. b)attività sportive di interesse privato l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e

manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal CONI ed effettuati da Associazioni a loro affiliati.

CAPO II

CRITERI E MODALITA’ PER L’USO E LE GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

art. 4

Tipologia di utilizzo delle strutture

1. Le tipologie di utilizzo delle strutture da parte di terzi sono le seguenti: a. concessione in uso;

b. concessione per la gestione;

art. 5

Programmazione delle concessioni in uso  

  1. 1.La programmazione e la concessione in uso di palestre, per lo svolgimento di tutte le attività previste nelle stesse, compete all’Amministrazione Comunale od ai suoi organismi strumentali sulla base delle indicazioni previste nel presente regolamento, o alle eventuali convenzioni sottoscritte con le Istituzioni nonché del criterio del massimo utilizzo.
  2. 2.Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l’adeguatezza dell’impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi.
  3. 3.La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nella stessa.

art. 6

Criteri per l'assegnazione delle concessioni in uso

  1. 1.Le concessioni in uso finalizzate allo svolgimento di attività programmate hanno durata annuale o quadriennale in funzione della tipologia dell’associazione richiedente e/o dell’attività per cui viene richiesta. Le concessioni vengono rilasciate dall’Ufficio Sport secondo un ordine di precedenza volto a favorire:
    1. a.l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza, organizzata direttamente dall’Amministrazione Comunale;
    2. b.l'attività sportiva per le scuole;
    3. c.le associazioni e le società con sede legale in Arcisate per la parte di attività finalizzata alla pratica sportiva e alla diffusione dell'educazione motoria dei settori giovanili (Cas e non cas), intendendosi per tali fino al raggiungimento della maggiore età ;
    4. d.I' attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
    5. e.le associazioni e le società   con sede legaleArcisate, ed iscritte all’albo comunale delle associazioni, regolarmente affiliate alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, per l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;  
    6. f.le associazioni (comprese quelle amatoriali) con sede legale in Arcisate iscritte all’albo comunale delle associazioni .  
    7. g.qualora vi siano delle ore non assegnate le stesse potranno essere concesse anche ad Associazioni;
    8. 2.Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.
    9. 3.L’uso degli impianti sportivi che costituiscono parte integrante delle scuole pubbliche, nelle ore libere da impegni scolastici, è regolato in conformità alle norme del presente regolamento.

art. 7

Modalità per le concessioni in uso  

1. La concessione in uso di palestre   può essere   quadriennale o annuale.

I soggetti di cui all'art. 6, comma 1 del presente regolamento che richiedono l'uso degli impianti devono presentare istanza, entro il 15 luglio di ogni anno, su apposito modulo disponibile presso l’Amministrazione Comunale od ai suoi organismi strumentali che provvederà alle assegnazioni entro l’inizio della stagione sportiva. Non sono soggette a tale termine le Istituzioni scolastiche per attività scolastica  

  1. 2.In caso di concessioni annuali la stagione sportiva è prevista dal 1 settembre al 15 giugno.
  2. 3.Alle scuole che ne facciano richiesta per attività scolastica, l'uso degli impianti è concesso a titolo gratuito compatibilmente con le attività già programmate .
  3. 4.Il concessionario è tenuto ad indicare il soggetto responsabile dell’uso dell’impianto e sottoscrivere per accettazione le seguenti condizioni che disciplinano la concessione:
    1. a.rispettare gli orari d’apertura e chiusura;
    2. b.i fruitori della palestra e chiunque accede al piano di gioco deve essere munito i scarpette di ginnastica con suole in gomma ad esclusivo uso della palestra:
    3. c.è assolutamente vietato accedere alla palestra tramite le uscite di sicurezza;
    4. d.al termine di ogni seduta ginnica o alla conclusione di ogni attività o manifestazione la palestra dovrà essere lasciata in perfetto ordine
    5. e.Le attrezzature devono essere usate con ogni cura e devono essere conservate nel massimo ordine;
    6. f.evitare qualsiasi danno a terzi o all’impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
    7. g.Non è consentito l’utilizzo dell’impianto se non per le attività strettamente attinenti alla pratica sportiva o a quanto previsto nella specifica autorizzazione;
    8. 5.I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, saranno ritenuti responsabili, in modo solidale, tutti i concessionari dell’impianto.
    9. 6.I richiedenti si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall’operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull’uso dell’impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall’Amministrazione comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi, dovranno in tal senso dimostrare di avere apposita polizza per responsabilità civile verso terzi;
    10. 7.Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate.
    11. 8.In caso di rinuncia degli spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta all’Amministrazione Comunale. La rinuncia dà diritto all’abbuono della quota dovuta per il periodo rimanente sino al termine della stagione. La rinuncia è efficace a valere dal mese successivo alla comunicazione.
    12. 9.Gli spazi resisi disponibili sono tempestivamente concessi in uso ad altri concessionari

 

art. 8

Uso degli impianti

  1. 1.Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dall’Amministrazione Comunale od ai suoi organismi strumentali comporta:
    1. a)l’invio da parte dell’A.c. di un sollecito o di una richiesta di chiarimenti;
    2. b)in caso di mancato adempimento di qui al precedente punto a) l’erogazione di una sanzione amministrativa per inottemperanza a regolamenti comunali; c) la possibile revoca dell’uso dell’impianto.
    3. 2.L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni momento il controllo,   per la verifica della rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari..
    4. 3.I soggetti autorizzati all’uso degli impianti dovranno sollevare l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell’uso suddetto.
    5. 4.L’Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti derivanti direttamente dallo svolgimento delle attività rimesse al concessionario ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.

art. 9

Uso straordinario  

  1. 1.Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti comunali, non incluse nella programmazione annuale, possono essere autorizzate a condizione che risultino compatibili con le attività già programmate.
  2. 2.Le domande dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima della data per la quale viene richiesto l’uso dell’impianto, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l’attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l’ora d’inizio e di fine dell’attività, le generalità del responsabile dell’attività stessa e l’indicazione dell’impianto richiesto. La richiesta non impegna in alcun caso l’

art. 10

Divieto di sub – concessione

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l’uso in subconcessione anche parziale e/o gratuito, dell’impianto a terzi. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata delle concessione d’uso ottenuta.

art. 11

Installazioni particolari

  1. 1.Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l’installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell’impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature
  2. 2.Il richiedente si assume ogni responsabilità civile e penale in ordine alla regolarità e conformità delle attrezzature installate alle norme vigenti in materia.
  3. 3.Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l’orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l’effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell’impianto per altre attività.

art. 12

Tariffe d’uso

1. Per l’uso orario degli impianti sportivi comunali, è dovuto   da parte dei richiedenti il pagamento   delle tariffe e con le modalità approvate con deliberazione di Giunta Comunale; 2. La riscossione delle quote di utilizzo avverrà in due rate annuali pagabili entro il 15 dicembre la prima ed il 15 luglio la seconda per le utilizzazioni annuali, mentre per gli altri usi verrà corrisposta all’atto dell’autorizzazione.

Gli importi saranno determinati in base alle ore concesse e non a quelle effettivamente utilizzate salvo quanto previsto nell’art. 13 e nell’ art. 7, comma 8.

art. 13

Interruzione, sospensione e revoca delle concessioni d'uso

  1. 1.L’Amministrazione Comunale ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d’assegnazione, per manifestazioni promosse dall’Amministrazione comunale, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.
  2. 2.A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
  3. 3.L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o

pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.  

  1. 4.L’Amministrazioneha facoltà di revocare le concessioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare concessioni d'uso quando i concessionari o i richiedenti risultino: a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
    1. b)trasgressori delle norme del presente regolamento;
    2. c)responsabili di danni intenzionali, o derivati da negligenza, alle strutture degli impianti sportivi. d) casi di sub-concessione

5) la comunicazione di interruzione dell’attività da parte delle associazioni concessionarie avrà effetto a partire dal mese successivo a quelle in cui si sono verificate. Tali comunicazioni saranno comunque tenute in considerazioni nell’ambito delle concessioni per la stagione successiva.

CAPO III

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA ECONOMICA

art. 14

Modalità per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali

  1. 1.L’Amministrazione Comunale, sulla base del piano finanziario all C) valuta se provvedere alla gestione diretta degli impianti sportivi, o concedere, mediante apposita convenzione secondo lo schema di cui agli allegati B1- B2 – B3, la gestione degli impianti ai soggetti indicati all’art.15
  2. 2.L’Amministrazione pubblicizza l’con       mezzo idoneo, individuando il concessionario tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 15, che abbiamo presentato apposita istanza secondo le modalità ed il termine di scadenza indicati nel suddetto comunicato.  

Art. 15

Requisiti soggettivi e criteri di concessione

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere concessi in gestione in ordine ai seguenti soggetti che operano senza scopo di lucro:

  1. a)Associazioni Società sportive affiliate a federazioni o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni aventi sede legale nel territorio di Arcisate;
  2. b)Altre associazioni aventi sede legale nel territorio di Arcisate che svolgano attività a favore della cittadinanza tale elemento sarà valutato in maniera insindacabile dall’Amministrazione Comunale;
  3. 2.L’affidamento della gestione a soggetti diversi è consentito nel caso non sia pervenuta alcuna proposta fra i soggetti di cui al comma 1, con bando ad evidenza pubblica.
  4. 3.Per l’individuazione del soggetto concessionario, anche nell’ipotesi di una pluralità di richieste per la gestione di un medesimo impianto, saranno utilizzati, in ordine di importanza, i seguenti parametri:  

a) Aver gestito la struttura   sportiva comunale, oggetto della selezione, per almeno 3 anni; (da

2 a 10 punti)

  1. b)Esperienza di gestione di altra struttura sportiva, di almeno 3 anni; (da 2 a 5 punti)
  2. c)Livello della struttura tecnico sportiva, con particolare attenzione alla composizione dello staff societario e tecnico; (da 2 a 5)
  3. d)Livello dei campionati disputati e da disputare (da 2 a 5)
  4. e)Svolgimento di attività di avviamento allo sport e/o promozione della pratica delle discipline sportive tra disabili o categorie disagiate; (da 2 a 10)
  5. f)numero residenti tesserati o iscritti al soggetto proponente, interessati alle attività sportive praticabili nell’impianto oggetto della gestione; (da 2 a 10)
  6. g)modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell’impianto e modalità deldi custodia ( ove necessario), pulizia e manutenzione dello stesso; (da 2 a 5)
  7. h)Anzianità di attività; (da 2 a 5) (In caso di Associazione di Associazioni Sportive ,per il calcolo dei parametri, si terrà conto della sommatoria dei requisiti delle singole Società aderenti all'Associazione)

4. L’Amministrazione Comunale può procedere, senza l’osservanza dei criteri di cui all’articolo precedente, alla concessione di un impianto a una Associazione/Società Sportiva, in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi, qualora la stessa abbia costruito   o ampliato la struttura in questione su un'area di proprietà comunale e abbia efficientemente provveduto alla sua gestione per almeno 10 anni.

art. 16  

Durata della concessione

Le gestioni degli impianti sportivi di proprietà comunale sono affidate ai relativi soggetti per un periodo variabile dai 3 agli 8 anni. Sono escluse le casistiche particolari, come ad esempio quelle in cui sono stati pubblicati bandi specifici, o quei casi in cui gli affidatari hanno effettuato investimenti consistenti sulle strutture.  

art. 17

Obblighi del concessionario  

  1. 1.E’ fatto obbligo al concessionario di informare l’Amministrazione Comunale di tutte le attività che si svolgono sugli impianti dati in convenzione quali allenamenti, partite e manifestazioni varie.
  2. 2.I concessionari si assumono gli oneri di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dell’
  3. 3.Il concessionario deve usare l’impianto per le attività in esso consentite.
  4. 4.E’ data facoltà al concessionario di realizzare la gestione della pubblicità negli spazi dati in concessione, anche diffusa con mezzi elettronici, previe le specifiche autorizzazioni, nulla osta e quant’altro da richiedersi a cura e spese del concessionario, in conformità alle specifiche discipline, anche locali, applicabili. Ogni tassa o imposta è a totale carico del concessionario.
  5. 5.Il concessionario dell’impianto affidato in convenzione ha l’obbligo di richiedere ad altri soggetti che usufruiscono dell’impianto, a fini sportivi, le tariffe stabilite dall’Amministrazione comunale, senza alcun incremento a qualsiasi titolo individuato. L’importo delle medesime tariffe sarà introitato dal concessionario.
  6. 6.Non potranno essere concessi in gestione gli impianti a società ed associazioni che in occasione di precedenti concessioni non abbiano ottemperato al pagamento dei canoni dovuti, fino al pagamento delle quote dovute.
  7. 7.I concessionari si assumono, in via diretta ed esclusiva, ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale in ordine a danni propri e a terzi, nonché all’impianto ed alle attrezzature per il periodo di utilizzo dell’impianto medesimo. A tale scopo i concessionari della gestione dovranno stipulare apposita polizza

art. 18

Manutenzione ordinaria e straordinaria

  1. 1.Il Concessionario è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi, nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti, secondo le specifiche attività riportate negli allegati B1 – B2 – B3.
  2. 2.L’Amministrazione comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.

art. 19

Attrezzature e beni mobili

  1. 1.E’ fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell’Amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
  2. 2.Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall’Amministrazione comunale al concessionario possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.

Art. 20

Corrispettivi

1. L’Amministrazione Comunale in sede di affidamento determina in base allo schema di piano finanziario all. C, l’importo del corrispettivo dovuto o richiesto dall’Amministrazione Comunale al concessionario derivante dal rapporto costi / ricavi.

art. 21

Sospensione e revoca delle concessioni di gestione

La concessione di gestione è sospesa o revocata in base alle specifiche disposizioni contenute nell’atto di convenzione di cui agli allegati B1 – B2 – B3.

Art. 22

Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi anche concessionari

1. L’Amministrazione può fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentano il coinvolgimento di qualificati soggetti privati anche di tipo associativo, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione od interventi di carattere strutturale e straordinario, con risorse proprie degli stessi, di impianti sportivi e per la gestione successiva degli stessi, quali: a) procedure di finanza di progetto (project financing);

  1. b)procedure di concessione di costruzione e gestione;
  2. c)altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblico-privato.

2. In relazione alle procedure di cui al precedente comma 1, l’Amministrazione può definire elementi regolativi che consentano ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle associazioni sportive.

Art 23

Affidamento della gestione di impianti sportivi comunali a soggetti partecipati o controllati dall’Amministrazione

1. L’Amministrazione, secondo quanto stabilito all’art.3, 3 lett. b), può affidare la gestione degli impianti sportivi a:

  1. a)aziende speciali;
  2. b)società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Amministrazione stessa o gli enti pubblici che la controllano;
  3. c)ad associazioni e fondazioni da essa costituite o partecipate.

2. Nei casi disciplinati dal precedente comma 1 i rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti gestori sono regolati da appositi contratti di servizio, che devono prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

CAPO IV -

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 24

Norme di rinvio

Per quanto non previsto o citato nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

art. 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all’esecutività della delibera di adozione  

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

CON RILEVANZA ECONOMICA

SENZA RILEVANZA ECONOMICA

  1. a)Stadio Comunale “ Peppino Prisco”                                        
  2. b)Campo di calcio Brenno
  3. c)Campo Atletica “ Virna Martinenghi”                      
  4. d)Palestra comunale “ Rocco Lamanna” via
  5. e)Palestra c/o scuole elementari di Brenno Useria          
  6. f)Sala multiuso c/o scuole elementari “ Lina Schwarz”              

Quando l’attività sportiva subisce modifiche tali da non identificare più l’impianto sportivo nella classifica assegnata oppure quando siano costruiti nuovi impianti, la Giunta Comunale, con apposito atto deliberativo, effettua il cambio di classifica dell’impianto o identifica la classifica del nuovo impianto


ALLEGATO B1

 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ARCISATE E LA SOCIETA' ________________. PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA GIACOMINI E DEL CAMPO DI CALCIO DI BRENNO USERIA.

 

L’anno ________, nel giorno     ( ) del mese di       , presso la sede del Comune di __________ con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge fra il Comune di __________   - che di seguito nel testo sarà denominato “Comune” o  "Amministrazione comunale”, rappresentata/o ____________, con sede in ______________________ e l’Associazione/Società ______________________________________ che di seguito nel testo sarà denominata per brevità anche “Associazione/Società” o “soggetto affidatario”, con sede legale in ____________________ alla via ______________________ n. ________ P.IVA ______________ rappresentata dal presidente _________________________________ nato a _______________________ ( ___ ) il _________________ residente in ____________________ c.f. _____________________________

premesso

-  Che l’Amministrazione comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture e impianti sportivi;

-  Che l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale è definito secondo regole e criteri volti a consentire l’ottimizzazione dell’offerta e a garantire alle Associazioni sportive un quadro strutturale di riferimento ampio, nei termini previsti dall’art. 90, comma 26 della Legge n. 289/2002;

-  Che l’ ottimizzazione dell’uso degli impianti sportivi è realizzabile mediante l’affidamento in gestione in via preferenziale alle Associazioni, alle Società sportive dilettantistiche, agli Enti di promozione sportiva, alle federazioni sportive, come delineato dal comma 25 del richiamato art. 90 della Legge n. 289/2002;

 

tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della concessione.

La presente concessione ha per oggetto la concessione in uso degli impianti sportivi di proprietà del Comune

Impianto sito in Via Giacomini comprendenti:

-  un campo di calcio regolamentare - un campo di calcio per allenamenti (Via Crippa) - due campi da tennis - relativi impianti e servizi - il tutto come meglio individuato dalla planimetria allegata.

Impianto sito in Via C. Battisti/Peano comprendente:

-  il campo di calcio, lo spogliatoio ed i locali annessi, l’area per il pubblico, etc.,

La presente concessione è rispettosa del dettato normativo previsto dalla L.r. 14/12/2006 in particolare dell’Art. 1 c. 2 lettera A , Art. 2 c. 1, Art. 5 c. 3.

Art. 2 - Durata della concessione.

La concessione avrà durata dal ____________ al _______________, con facoltà per entrambe le parti, di rescindere per gravi ed accertati motivi la presente convenzione con disdetta, a mezzo lettera raccomandata da inviare sei mesi prima della scadenza.

 

Art. 3 - Finalità ed obiettivi

Al fine di favorire l'esercizio dello sport come servizio sociale di primaria importanza e di promuovere un rilancio effettivo delle attività sportive in conformità con i principi statutari, l'Amministrazione Comunale dà in gestione alla Società ____________________ (di seguito denominata gestore) l'uso degli impianti di cui all'art. 1 con compiti di curare tutte le attrezzature assegnate e disciplinarne l'uso degli utenti.

Le discipline praticate saranno in particolare le seguenti:

-  attività calcistica organizzata e spontanea;

-  attività tennistica

L'accesso al campo di calcio dovrà essere garantito prioritariamente alle società sportive di Arcisate e Brenno Useria.

Art. 4 – Destinazione e gestione degli impianti.

L'Amministrazione comunale si impegna ad assegnare al gestore e quindi a destinare, per tutta la durata della concessione, gli impianti per l'esercizio esclusivo di "attività sportive", quali:

Campo di calcio di Via Giacomini. Campo di gioco regolamentare da concedere in uso alle Società calcistiche, avente sede o residenza in Arcisate.

Campo di calcio di Via Crippa. Campo di gioco non regolamentare da concedere in uso alle società calcistiche e a gruppi amatoriali, aventi sede o residenza in Arcisate, nonchè alle scuole dell'obbligo.

Campo di calcio di Via Peano. Campo di gioco regolamentare da concedere in uso alle società calcistiche, aventi sede o residenza in Arcisate.  

Campi da tennis, situati nel campo sportivo. I campi da tennis di Via Giacomini, saranno concessi in uso alle Società aventi sede in Arcisate, alle scuole dell'obbligo, nonchè ai singoli utenti. Unità Immobiliare adibita a dimora del custode presso il campo di calcio di via Giacomini

Art. 5 - Manifestazioni pubbliche.

Il gestore dovrà riservare L’Amministrazione Comunale l'uso degli impianti di cui all'art. 1 per ore 450 annue, per le esigenze della scuola dell'obbligo e per l'organizzazione di pubbliche manifestazioni extra sportive.

 

Art. 6 - Facoltà complementari.

Le tariffe per l'uso degli impianti sportivi dovranno essere determinate dall'Amministrazione Comunale.

Le stesse dovranno essere pubblicate dal L’Amministrazione Comunale e portate a conoscenza dell'utenza mediante l'approntamento di appositi elenchi tariffari che dovranno essere esposti in prossimità degli impianti.

Il gestore avrà il compito di rilasciare i permessi per l'uso degli impianti e incassare le quote relative alle tariffe mediante bollettari

Art. 7 - Manutenzione ordinaria, vigilanza e custodia a carico del gestore.

A decorrere dalla data del verbale di consegna, la manutenzione ordinaria e le relative spese di manutenzione saranno a totale carico del Gestore.

La manutenzione ordinaria dovrà essere effettuata con diligenza.

A solo titolo esemplificativo sono quindi a carico del gestore:

a. pulizia degli spogliatoi e servizi igienici degli impianti di cui all'art. 1

  1. a)pulizie periodiche e comunque dopo ogni uso degli impianti - tennis - calcio - tribuna compresa.
  2. b)manutenzione dei campi di calcio con: semina, irrigazione, concimatura, diserbo e taglio erba. (la segnatura del campo di gioco sarà a carico delle Società di calcio).
  3. c)Pulizie in generale di tutti gli impianti di cui all’art. 4, dei viali di accesso e interni, i rifiuti ed i residui come fogliame ed erbe tagliate dovranno essere trasportate alle pubbliche discariche autorizzate;
  4. d)le pitturazione delle parti in ferro che con l'uso si deteriorano e tutti gli altri lavori manutentivi che consentano uno stato di conservazione ottimale, salvo il normale e naturale deperimento che sarà determinato dall'uso, e che comporti un intervento straordinario.
  5. e)il gestore dovrà custodire con diligenza gli impianti in modo da impedire danneggiamenti ed asportazioni ai manufatti ed ai materiali di qualsiasi specie; dovrà inoltre disciplinare l'uso delle strutture ed attrezzature sportive, con apertura e chiusura del centro sportivo e degli impianti e compresa l'illuminazione, nel rispetto degli orari e delle normative riguardanti i pubblici spettacoli.
  6. f)Non rientrano fra gli interventi di manutenzione straordinaria, e sono quindi a carico della Società, gli interventi di piccola manutenzione ai sensi dell’art. 1609 del Codice Civile provocati da deterioramenti prodotti dall’uso, o quali la sostituzione dei materiali di consumo, delle lampade di illuminazione del campo (salvo che l’intervento non sia oggetto di apposito progetto di manutenzione straordinaria), delle riparazioni correnti agli impianti ed alle strutture.

Art. 8 - Lavori manutentivi straordinari

Gli interventi di manutenzione straordinaria, intendendosi per tali quelli tendenti a sostituire gli impianti e le infrastrutture per effetto della vetustà, del caso fortuito e cause di forza maggiore sono, ai sensi dell’art.1576 del Codice Civile, a carico dell’Amministrazione Comunale.

 

Art. 9 - Oneri a carico del Gestore:

Sono a totale carico del Gestore:

  1. a.le spese telefoniche e relativi impianti, le spese per il consumo di energia elettrica, le spese relative al consumo di metano, le spese relative al consumo di gasolio per riscaldamento, le spese relative al consumo dell'acqua potabile.
  2. b.Le spese per la stipula della polizza assicurativa a copertura dei danni conseguenti alla conduzione degli impianti.
  3. c.Valutazione ed adempimenti legati alla sicurezza previsti per legge ( ad es. DUVRI).

 

Art. 10 - Oneri a carico dell'Amministrazione Comunale.

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

- un corrispettivo complessivo pari a Euro ____________ .= oltre I.V.A nella misura di Legge, da pagare in n.12 rate costanti posticipate, dietro presentazione di regolare fattura. - le spese per opere di manutenzione straordinaria definiti da appositi progetti

 

Art. 12 - Introiti derivanti dalla gestione degli impianti sportivi

I proventi per l'uso degli impianti sportivi spettano al Gestore, che provvederà a sua cura e spese, alla loro riscossione.

Costi e ricavi relativi alla cartellonistica pubblicitaria nella struttura sportiva sono di esclusiva competenza della Società

 

Art. 13 - Controllo

L'osservanza delle clausole della presente convenzione è demandata all'Amministrazione Comunale congiuntamente agli uffici preposti per la verifica di quanto previsto dagli art. 7, 8, 9. Tale controllo è a discrezione dell’organo controllante ed almeno per 2 volte l’anno.

Art. 14 - Revoca della concessione

La concessione potrà essere revocata oltre che per il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 2, anche per motivi di ordine pubblico.    

 

Art. 15 - Riconsegna degli impianti

Tutti gli impianti, come individuati all'art. 1 al momento della naturale scadenza della concessione, ovvero in caso di rescissione della stessa, dovranno essere riconsegnati all'Amministrazione Comunale in perfetta efficienza e condizioni di normale funzionamento, fatto salvo il deperimento dovuto all'uso.

Art. 16 – Obbligo di copertura assicurativa.  

La Società si impegna a stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, e globale incendio, sia degli impianti che delle infrastrutture per un massimale di € 1.549.370,70.=.

Copia della polizza dovrà essere trasmessa all’Amministrazione Comunale e dovrà avere una durata non inferiore a quella della concessione.

Art. 17 - Inadempimenti e penalità – Risoluzione della convenzione

Ogni contestazione relativa ad inadempimenti delle obbligazioni poste a carico del gestore, comporterà il pagamento di una somma nella misura da € 51,64 ad € 516,45 salvo cause di forza maggiore o di eventi non imputabili al Gestore.

L’Amministrazione al di fuori dei casi di cui al primo comma del presente articolo, può, a proprio giudizio insindacabile, risolvere la presente convenzione con effetto immediato, fatto comunque salvo il risarcimento di ulteriori danni, qualora:

  1. a)Il soggetto affidatario reiteri inadempimenti non gravi in termini continuativi tali da comportare sostanziali disfunzioni gestionali per l’impianto sportivo, a danno dei fruitori dello stesso;
  2. b)Insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili al soggetto affidatario tali da pregiudicare l’esercizio delle attività dell’impianto anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario;
  3. c)Il soggetto affidatario operi od ometta attività in modo tale da comportare inadempimenti gravi come di seguito specificato:

Inosservanza reiterata degli obblighi di cui alla presente convenzione, previa applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 per almeno 3 volte.

Il gestore, sebbene formalmente diffidato, non adempie per n. 3 volte agli obblighi a fianco indicati senza addurre oggettive e motivate giustificazioni o impedimenti.

 

Art. 18 - Opere aggiuntive

Eventuali opere migliorative che il Gestore intendesse realizzare, dovranno essere approvate dall'Amministrazione comunale e saranno assoggettate alle regolamentazioni contenute nella presente convenzione. (quelle riguardanti gli immobili verranno acquisite al patrimonio comunale)

 

Art. 19 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti o conseguenti al presente atto, nessuna esclusa od eccettuata, sono poste a carico del gestore che le accetta.

Letto, firmato e sottoscritto.

Per l’Amministrazione Comunale                                        Per la Società  

 

_____________________

 

ALLEGATO B2

 

 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DI VIA CAVOUR “VIRNA MARTINENGHI”.

L’anno ________, nel giorno     ( ) del mese di       , presso la sede del Comune di __________ con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge fra il Comune di __________   - che di seguito nel testo sarà denominato “Comune” o “Amministrazione comunale”, rappresentata/o ____________, con sede in ____________________ e l’Associazione/Società ______________________________________ che di seguito nel testo sarà denominata per brevità anche “Associazione/Società” o “soggetto affidatario”, con sede legale in ____________________ alla via ______________________ n. ________ P.IVA ______________ rappresentata dal presidente _________________________________ nato a _______________________ ( ___ ) il _________________ residente in ____________________ c.f. _____________________________

premesso

-                     Che l’Amministrazione comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture e impianti sportivi;

-                     Che l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale è definito secondo regole e criteri volti a consentire l’ottimizzazione dell’offerta e a garantire alle Associazioni sportive un quadro strutturale di riferimento ampio, nei termini previsti dall’art. 90, comma 26 della Legge n. 289/2002;

-                     Che l’ ottimizzazione dell’uso degli impianti sportivi è realizzabile mediante l’affidamento in gestione in via preferenziale alle Associazioni, alle Società sportive dilettantistiche, agli Enti di promozione sportiva, alle federazioni sportive, come delineato dal comma 25 del richiamato art. 90 della Legge n. 289/2002;

 

tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue

 

Art. 1 - Oggetto della concessione.

La presente concessione ha per oggetto la concessione in uso, del centro sportivo polivalente di proprietà del Comune sito in via Cavour comprendente: la pista di atletica, lo spogliatoio ed i locali annessi, l’area per il pubblico, etc., il tutto come meglio individuato dalla planimetria allegata quale parte sostanziale ed integrante della presente concessione.

La presente concessione è rispettosa del dettato normativo previsto dalla L.r. 14/12/2006 in particolare dell’Art. 1 c. 2 lettera A , Art. 2 c. 1, Art. 5 c. 3.

Art. 2 - Durata della concessione.

La        concessione     avrà     durata con      decorrenza      dal       __________________           al ____________________

Art. 3 – Utilizzo degli impianti e infrastrutture.

Il gestore dovrà garantire l’utilizzo degli impianti e delle infrastrutture da parte degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, operanti nel territorio del Comune.

A tal fine le autorità scolastiche dovranno concordare con l’Associazione le modalità ed i tempi per l’uso degli impianti, rispettando le esigenze connesse alla programmata attività agonistica. Subordinatamente alle esigenze della Società per lo svolgimento della propria attività sportiva, la struttura sportiva potrà essere messa a disposizione di altre società sportive o gruppi di utenti per manifestazioni a carattere estemporaneo, di durata limitata e determinata, compatibilmente e nel rispetto delle esigenze connesse alla programmata attività agonistica della squadra della Società concessionaria.

Nei casi previsti dal precedente comma dovranno essere concordate con la Società le modalità di utilizzo dell’immobile, nonché le garanzie, anche finanziarie – deposito cauzionale o fidejussione, che gli organizzatori dovranno prestare per il corretto uso degli stessi.  

L’utilizzo della struttura da parte di altre associazioni o società sportive deve essere comunque autorizzato dal Comune di Arcisate che ne verifica l’ammissibilità, in ragione delle condizioni tecniche di fruibilità dell’impianto.

La Società si impegna, altresì, a garantire l’uso degli impianti da parte di singoli utenti, senza il rispetto dei criteri sopra detti, nei periodi di seguito indicati:

  • la domenica dalle ore   8.30 alle ore 12.30; dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19.30;
  • sabato - solo nel periodo 1/06-30/09 dalle ore   8.30 alle ore 12.30.

Art. 4 - Oneri a carico dell’Associazione.

La Società assume a proprio carico ogni responsabilità relativa all’utilizzo dell’immobile, anche per danni arrecati, allo stesso, da tifosi in occasione di eventi agonistici o di altre manifestazioni e circostanze connesse.

Gli ulteriori oneri a carico della Società concernono:

  1. 1.La custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria degli impianti e delle infrastrutture, compreso il taglio dell'erba ed il trasporto dei relativi rifiuti presso la discarica di Induno Olona.
  2. 2.La manutenzione e pulitura del percorso vita 3. Le spese per utenze.
  3. 4.Le attività o gli accorgimenti finalizzati allo sgombero della neve, ai fini dell’agibilità dell’impianto.
  4. 5.Spese assicurative e quant’altro necessario per far fronte al normale funzionamento degli impianti ed all’assolvimento degli oneri disciplinati dalla presente convenzione.
  5. 6.Valutazione ed adempimenti legati alla sicurezza previsti per legge ( ad es. DUVRI). La Società si impegna altresì a mantenere la struttura in piena efficienza, ed è comunque tenuta a sottostare, aldilà di quanto precedentemente elencato, ad ogni ulteriore indicazione impartita dall’Ente concessionario in ordine agli adempimenti manutentivi e conservativi della struttura. La Società si impegna, inoltre, a fornire ogni anno al Comune, entro il 15 settembre, il programma dell’attività dell’associazione stessa, relativa all’utilizzo dell’infrastruttura in

Art. 5 - Corrispettivo.

Il       Comune       riconosce       all'Associazione       un       corrispettivo       annuo       di       Euro

_________________________.= oltre I.V.A nella misura di Legge, da pagare in rate semestrali posticipate dietro presentazione di regolare fattura

 

Art. 6 - Facoltà complementari.

Costi e ricavi relativi alla cartellonistica pubblicitaria nella struttura sportiva sono di esclusiva competenza della Società.

Art. 7 - Interventi innovativi.

Nessuna innovazione al centro sportivo potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Amministrazione comunale.

Art. 8 - Temporanea occupazione per necessità pubblica.

Qualora, per causa di necessità pubblica, si determinasse l’esigenza di utilizzo del centro sportivo da parte del Comune, esso dovrà essere consegnato e reso fruibile nel termine che verrà fissato dall’Amministrazione Comunale.

Nel dar corso alla summenzionata occupazione si terrà conto, se possibile, degli impegni di campionato della Società.

 

Art. 9 – Manutenzione ordinaria e straordinaria.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, intendendosi per tali quelli tendenti a sostituire gli impianti e le infrastrutture per effetto della vetustà, del caso fortuito e cause di forza maggiore sono, ai sensi dell’art.1576 del Codice Civile, a carico del Comune.

Il Comune si fa altresì carico dell’adeguamento degli impianti alle norme vigenti.

Non rientrano fra gli interventi di manutenzione straordinaria, e sono quindi a carico della Società, gli interventi di piccola manutenzione ai sensi dell’art. 1609 del Codice Civile provocati da deterioramenti prodotti dall’uso, o quali la sostituzione dei materiali di consumo, delle lampade di illuminazione del campo, delle riparazioni correnti agli impianti ed alle strutture.

 

Art. 10 – Obbligo di copertura assicurativa.

La Società si impegna a stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, e globale incendio, sia degli impianti che delle infrastrutture per un massimale di   € 1.549.370,69.=.

Copia della polizza dovrà essere trasmessa al Comune e dovrà avere una durata non inferiore a quella della concessione.

 

Art. 11 – Controllo, penali, revoca e risoluzione

Ogni contestazione relativa ad inadempimenti delle obbligazioni poste a carico del gestore, comporterà il pagamento di una somma nella misura da € 51,64 ad € 516,45 salvo cause di forza maggiore o di eventi non imputabili al Gestore.

L’Amministrazione al di fuori dei casi di cui al primo comma del presente articolo, può, a proprio giudizio insindacabile, risolvere la presente convenzione con effetto immediato, fatto comunque salvo il risarcimento di ulteriori danni, qualora:

  1. a)Il soggetto affidatario reiteri inadempimenti non gravi in termini continuativi tali da comportare sostanziali disfunzioni gestionali per l’impianto sportivo, a danno dei fruitori dello stesso;
  2. b)Insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili al soggetto affidatario tali da pregiudicare l’esercizio delle attività dell’impianto anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario;
  3. c)Il soggetto affidatario operi od ometta attività in modo tale da comportare inadempimenti gravi come di seguito specificato:

Inosservanza reiterata degli obblighi di cui alla presente convenzione, previa applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 per almeno 3 volte.

Il gestore, sebbene formalmente diffidato, non adempie per n. 3 volte agli obblighi a fianco indicati senza addurre oggettive e motivate giustificazioni o impedimenti.

Art. 13 – Clausola Arbitrale.

Per qualunque controversia inerente l’interpretazione della presente concessione, la risoluzione è deferita ad un Collegio arbitrale, composto da un rappresentante del Comune, da uno della parte interessata ed il terzo scelto di Comune accordo.

Letto, firmato e sottoscritto. 

Amministrazione Comunale                                                                                     La società

                                                          _________________

ALLEGATO B3

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMPIANTO DI

L’anno ________, nel giorno     ( ) del mese di       , presso la sede del Comune di __________ con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge fra il Comune di __________   - che di seguito nel testo sarà denominato “Comune” o “Amministrazione comunale”, rappresentata/o ____________, con sede in ____________________ e l’Associazione/Società ______________________________________ che di seguito nel testo sarà denominata per brevità anche “Associazione/Società” o “soggetto affidatario”, con sede legale in ____________________ alla via ______________________ n. ________ P.IVA ______________ rappresentata dal presidente _________________________________ nato a _______________________ ( ___ ) il _________________ residente in ____________________ c.f. _____________________________ premesso

-                     Che l’Amministrazione comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture e impianti sportivi;

-                     Che l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale è definito secondo regole e criteri volti a consentire l’ottimizzazione dell’offerta e a garantire alle Associazioni sportive un quadro strutturale di riferimento ampio, nei termini previsti dall’art. 90, comma 26 della Legge n. 289/2002;

-                     Che l’ ottimizzazione dell’uso degli impianti sportivi è realizzabile mediante l’affidamento in gestione in via preferenziale alle Associazioni, alle Società sportive dilettantistiche, agli Enti di promozione sportiva, alle federazioni sportive, come delineato dal comma 25 del richiamato art.

90 della Legge n. 289/2002;

- Che con determinazione del responsabile del servizio n.       in data si sono attivate le procedure per la selezione del contraente per l’affidamento in gestione del _____________________ di _____________; si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Oggetto della convenzione) 1. L’Amministrazione affida all’Associazione/Società _________________________ la gestione, secondo la disciplina di cui alla presente convenzione, del _________________________ sito in ____________________

Art. 2

(Durata della convenzione)

1. La gestione ha durata ____________ a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione.

Art. 3

(Interazioni operative e condizioni particolari rilevanti per l’Amministrazione)

1. Nel quadro delle attività oggetto della convenzione si sviluppano una serie di interazioni operative, comportanti il coinvolgimento e lo svolgimento di particolari attività da parte dell’Amministrazione, nonché la definizione di particolari condizioni operative, come specificato nei seguenti commi del presente articolo.

  • Le scelte di politica sportiva concernente l’uso e il funzionamento delle strutture sportive che deve essere garantito anche a società ed associazioni sportive non affidatarie con sede e con tesserati residenti nel Comune ______________;
  • Con la programmazione di una adeguata fascia di uso degli impianti per soggetti individuati dal Comune.

Art. 4

(Profili economici)

  1. 1.Al soggetto affidatario compete assicurare il regolare funzionamento delle strutture sportive assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali, di funzionamento e di manutenzione ordinaria ad esclusione di quelli relativimanutenzione straordinaria degli impianti stessi;.
  2. 2.Spettano al soggetto affidatario i proventi derivanti dall’applicazione delle tariffe annualmente concordate con l’Amministrazione per l’accesso e per l’uso degli impianti;
  3. 3.L’Amministrazione Comunale potrà utilizzare gratuitamente ___________________ – a suo insindacabile giudizio -   per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente. A tale scopo dovrà essere dato al soggetto affidatario un preavviso di almeno tre giorni. Tale utilizzo potrà avvenire esclusivamente in caso di non concorrenza di attività ufficiale dell’affidatario

(gare – campionati – allenamenti – utilizzazione da parte di terzi);

  1. 4.L’Amministrazione si impegna a versare all’associazione/società annualmente la somma di € ………. (………………./00 euro), iva di legge esclusa, quale corrispettivo all’associazione medesima per l’esercizio delle attività oggetto della presente convenzione. Il corrispettivo sarà liquidato, dietro regolare documento contabile, dal Responsabile del procedimento dell’Amministrazione in rate mensili, dietro presentazione di regolare fattura.

Art. 5

(Obblighi specifici in capo al soggetto affidatario)

1. Il soggetto affidatario è tenuto a dare adempimento ai seguenti obblighi:

  1. a)Conduzione tecnica e funzionale dell’impianto da parte di un responsabile il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune, con assunzione a proprio carico delle spese per il personale e i volontari.
  2. b)Manutenzione ordinaria intesa come:

-  ___________________________________________;

-  ___________________________________________;

-  ___________________________________________;

-  ___________________________________________;

Art. 6

(Obblighi specifici in capo all’Amministrazione)

1. Costituiscono obblighi in capo all’Amministrazione la realizzazione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria .

Art. 7

(Responsabilità)

  1. 1.Il soggetto affidatario è l’unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento degli impianti, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.
  2. 2.In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, il soggetto affidatario in particolare solleva l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell’uso dell’impianto, sollevando quindi l’Amministrazione da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall’esercizio della gestione.
  3. 3.A fini di garanzia di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, il soggetto affidatario si impegna a trasmettere al Comune idonea polizza di assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento dell’attività nell’impianto in gestione o all’estensione di eventuali polizze assicurative analoghe.

Art. 8

(Inadempimenti e penalità – Risoluzione della convenzione)

  1. 1.In ogni caso di inadempimento degli obblighi assunti da parte del soggetto affidatario, lo stesso è tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penalità quantificata in base alla gravità ed alla reiterazione degli inadempimenti tra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 500,00;
  2. 2.L’Amministrazione al di fuori dei casi di cui al comma 1 del presente articolo, può, a proprio giudizio insindacabile, risolvere la presente convenzione con effetto immediato, fatto comunque salvo il risarcimento di ulteriori danni, qualora:
  3. a)Il soggetto affidatario reiteri inadempimenti non gravi in termini continuativi tali da comportare sostanziali disfunzioni gestionali per l’impianto sportivo, a danno dei fruitori dello stesso;
  4. b)Insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili al soggetto affidatario tali da pregiudicare l’esercizio delle attività dell’impianto anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario;
  5. c)Il soggetto affidatario operi od ometta attività in modo tale da comportare inadempimenti gravi come di seguito specificato:

Inosservanza reiterata degli obblighi di cui alla presente convenzione, previa applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 per almeno 3 volte.

Il gestore, sebbene formalmente diffidato, non adempie per n. 3 volte agli obblighi a fianco indicati senza addurre oggettive e motivate giustificazioni o impedimenti.

Art. 9 – Recesso.

  1. 1.Il Amministrazione potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non minore di 3 mesi, per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, in attuazionedisposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.
  2. 2.Il Concessionario potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di tre mesi mediante comunicazione con lettera

Art. 10

(verifiche e controlli)

1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il rispetto degli elementi di disciplina definiti nella presente convenzione, anche mediante controlli specifici, affidati a propri incaricati, i quali avranno libero accesso all’impianto in ogni orario.

Art. 11

(Disposizioni di rinvio) 1. Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente convenzione si applica quanto disposto:

a) Dalla normativa vigente, in materia di impianti sportivi (disposizioni inerenti la sicurezza, la funzionalità per l’attività sportiva secondo parametri CONI, ecc.); b) Dal Codice Civile, per quanto riguarda i profili pattizi.

Art. 12

(Risoluzione delle controversie)

1. Le controversie che insorgessero in relazione alla attuazione ed all’interpretazione della presente convenzione tra l’Amministrazione e il soggetto affidatario, non risolvibili in via bonaria, sono di competenza del Foro di _____________

(Spese relative alla convenzione)

1. Tutte le eventuali spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, sono a carico del soggetto affidatario.

………………………….         ……………………….

 

 

 

ALLEGATO C

PIANO FINANZIARIO

su stima Amministrazione

COSTI PER ENERGIA ELETTRICA __________________

COSTI PER RISCALDAMENTO      __________________

MANUTENZIONE ORDINARIA       __________________

PULIZIA E CUSTODIA                  __________________

TOTALE COSTI                _______________

INTROITI PUBBLICITA’     _______________

INTROITI DA UTENZA      _______________

TOTALE INTROITI           _______________